Art. 1.

      1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

      «Non può svolgersi in contrasto con la libera concorrenza e l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
      La legge pone le condizioni perché l'attività economica privata possa essere indirizzata a fini sociali.
      Lo Stato esercita l'iniziativa economica in via sussidiaria».